Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubbica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo la rubrica dell'art. 3, stampata con cratteri neri tondi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ... )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n, 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Programmazione delle cessazioni dal servizio del personale del comparto scuola 1. Al fine di assicurare la funzionalita' del servizio scolastico, per il personale del comparto scuola le domande di dimissioni con diritto a pensione anticipata rispetto all'eta' stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio con decorrenza (( dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98, )) presentate entro il 15 marzo 1997, sono accolte prioritariamente nei confronti del personale appartenente a ruoli, classi di concorso a cattedre e posti di insegnamento e profili professionali nei quali vi siano situazioni di esubero rispetto alle esigenze di organico relative all'anno scolastico o all'anno accademico 1997 - 98 e fino alla concorrenza del relativo soprannumero. Ai fini di cui sopra, il verificarsi della suddetta condizione e' accertato al termine delle operazioni di movimento del personale. La graduazione del personale interessato, ove necessario, avra' luogo in base all'eta' anagrafica. (( Fino all'attribuzione del trattamento pensionistico spettante e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, al personale di cui al presente comma continua ad essere corrisposto il trattamento di servizio, fatti salvi gli eventuali conguagli che si rendano necessari. Il presente comma si applica ai dirigenti scolastici qualora, a seguito dei processi di razionalilzzazione della rete scolastica, abbiano perso la sede di titolarita'. )) 2. Nel limite numerico massimo del 40% delle cessazioni dal servizio allo stesso titolo intervenute nell'anno scolastico precedente, con esclusione di quelle disposte ai sensi dell'articolo 13, comma 5, lettera b), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono altresi' accolte altre domande di dimissioni anticipate con decorrenza (( dall'inizio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98. )) A tale fine, le domande di risoluzione del rapporto di lavoro sono ordinate tenendo conto esclusivamente della piu' elevata eta' anagrafica degli interessati. (( 3. Sono fatte salve le cessazioni dal servizio: )) (( a) del personale cessato dal servizio per invalidita' derivante)) (( o meno da causa di servizio, nonche' di personale privo della )) (( vista; )) (( b) del personale che abbia raggiunto il limite di eta' per il )) (( collocamento a riposo d'ufficio o sia in possesso di )) (( un'anzianita' contributiva utile a pensione pari o superiore a )) (( 40 anni; )) (( c) del personale che si trovi nella situazione prevista e )) (( disciplinata dall'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge )) (( 23 dicembre 1994, n. 724, ivi compreso quello mantenuto in )) (( servizio all'estero ai sensi dell'art. 18, ottavo comma, della )) (( legge 25 agosto 1982, n. 604; )) (( d) del personale femminile, in applicazione dell'articolo 2, )) (( comma 21, della legge 8 agosto 1995, n, 335, ove non sia gia' )) (( compreso tra il personale cui e' consentita la cessazione dal )) (( servizio ai sensi del comma 2. )) (( 4. Fatta salva la possibilita' di revoca nel termine stabilito)) (( dalle vigenti disposizioni, le domande di dimissioni )) (( anticipate, non accolte in quanto non rientranti nel )) (( contingente di cui al comma 2, hanno effetto dall'inizio )) (( dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1998-99. Ai )) (( trattamenti pensionistici del personale di cui al presente )) (( comma e di quello di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le )) (( disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del )) (( presente decreto. )) 5. Il personale avente titolo al collocamento a riposo con decorrenza (( dall'inzio dell'anno scolastico o dell'anno accademico 1997-98, ai sensi del comma 2, puo' chiedere, entro cinque giorni dalla data di etnrata in vigore del presente decreto, di essere collocato a riposo nell'anno scolastico o nell'anno accademico )) successivo, ferma restando l'appartenenza dei richiedenti al contingente annuale cui sono assegnati. 6. E' sospeso l'accesso al trattamento di pensione (( fino all'esaurimento dei contingenti dei pensionamenti di cui al presente articolo, )) nei casi di decadenza, nonche' negli analoghi casi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 4 agosto 1995. Riferimenti normativi: - La lettera b), comma 5, dell'art. 13 della legge 23 dicembre 1994, n, 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica). cosi' recita: "5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal comma 10, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonche' i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianita', accettata, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorche' riammessi in servizio, conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con le conseguenti decorrenze: a) (Omissis); b) dal 1 gennaio 1996, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio non inferiore a 31 anni". - La lettera c), comma 5, dell'art. 13 della citata legge n. 724/94, cosi' recita: "5. Fuori dalle ipotesi di cui ai commi 3 e 4 e fermo restando quanto previsto dal comma 10, i lavoratori dipendenti privati e pubblici, nonche' i lavoratori autonomi, che abbiano presentato entro la data del 28 settembre 1994 la domanda di pensionamento di anzianita', accettata, ove previsto, entro la medesima data dall'amministrazione di appartenenza, possono, ancorche' riammessi in servizio, conseguire un trattamento pensionistico secondo quanto previsto dal comma 6 con le conseguenti decorrenze: a) - b) (Omissis); c) dal 1 gennaio 1997, qualora al 28 settembre 1994 abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio inferiore a 31 anni". - L'ottavo comma dell'art. 18 della legge 25 agosto 1982, n. 604 (Revisione della disciplina sulla destinazione del personale di ruolo dello Stato alle istituzioni scolastiche e culturali italiane funzionanti all'estero nonche' ai connessi servizi del Ministero degli affari esteri), cosi' recita: "Al personale che, al compimento dei sette anni di servizio all'estero, non abbia raggiunto il numero di anni richiesto dalle norme vigenti per il conseguimento del trattamento minimo di pensione previsto per gli impiegati civili dello Stato, e' consentito di rimanere, su sua richiesta, all'estero, fino al raggiungimento del predetto limite utile ai fini della pensione e, comunque, non oltre 5 anni. Il mantenimento all'estero e' subordinato alla presentazione, da parte dell'interessato di apposita domanda con la quale egli chiede altresi' irrevocabilmente di essere collocato a riposo al termine del predetto periodo". - Il comma 21 dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e' il seguente: "Con effetto dal 1 gennaio 1996, le lavoratrici iscritte alle forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti al compimento del sessantesimo anno di eta', possono conseguire il trattamento pensionistico secondo le regole previste dai singoli ordinamenti di appartenenza per il pensionamento di vecchiaia ovvero per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di eta'".